(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 10 maggio 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
          Destinazione degli utili derivanti dalla gestione
                  della legge regionale n. 47/1996
    1.  Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 12 novembre
1996, n. 47, sono inseriti i seguenti:
      "5-bis.  Gli  eventuali  avanzi  di  gestione  derivanti  dalle
benzine  scontate  sono  prioritariamente  utilizzati  per ridurre il
differenziale  di  prezzo al consumo tra le diverse fasce per la sola
benzina  verde.  Tale  vincolo prioritario di utilizzo degli utili di
gestione  opera  solo a condizione che la differenza di prezzo tra la
prima  e  l'ultima  fascia  sia  superiore  a  L.  200 e la riduzione
dell'ultima fascia sia inferiore a L. 400.
    5-ter. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al
comma  5-bis, ad avvenuto accertamento dell'avanzo di amministrazione
di  ciascun  anno,  gli  eventuali maggiori  introiti derivanti dalla
gestione  della  presente  legge sono destinati prioritariamente alla
realizzazione  di  interventi  per la viabilita' e per altre opere di
urbanizzazione,  alle  finalita' di carattere istituzionale di cui al
comma   3-bis  dell'  art.  7  della  presente  legge,  nonche'  alla
realizzazione di sistemi di mobilita' collettiva ecocompatibili.".