(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 10 maggio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Destinazione degli utili derivanti dalla gestione della legge regionale n. 47/1996 1. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, sono inseriti i seguenti: "5-bis. Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dalle benzine scontate sono prioritariamente utilizzati per ridurre il differenziale di prezzo al consumo tra le diverse fasce per la sola benzina verde. Tale vincolo prioritario di utilizzo degli utili di gestione opera solo a condizione che la differenza di prezzo tra la prima e l'ultima fascia sia superiore a L. 200 e la riduzione dell'ultima fascia sia inferiore a L. 400. 5-ter. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, ad avvenuto accertamento dell'avanzo di amministrazione di ciascun anno, gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla gestione della presente legge sono destinati prioritariamente alla realizzazione di interventi per la viabilita' e per altre opere di urbanizzazione, alle finalita' di carattere istituzionale di cui al comma 3-bis dell' art. 7 della presente legge, nonche' alla realizzazione di sistemi di mobilita' collettiva ecocompatibili.".